Il decreto Agosto (Art. 110 Decreto-Legge n. 104/2020) ha istituito la possibilità di rivalutare i beni di impresa al fine di migliorare la solidità patrimoniale delle società con possibilità di deduzione fiscale a costi molto contenuti.

I beneficiari

Lo strumento è rivolto alle società di capitali e agli enti commerciali residenti in Italia che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Interventi ammissibili

Si possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa), purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (software), concessioni, licenze, avviamento, partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. La rivalutazione può essere effettuata anche distintamente per ciascun bene.

Quali i vantaggi?

I vantaggi sono due:

  • la rivalutazione dal punto di vista civilistico non presuppone il versamento di imposte da parte dell’impresa e consente di accrescere il patrimonio netto di quest’ultima a beneficio del rating bancario dell’impresa medesima;
  • a livello fiscale è possibile beneficiare dell’ammortamento degli importi rivalutati, a fronte di un’imposta pari al 3% del valore di rivalutazione, rateizzabile in tre anni.

Modalità e termini

Entrambe le imposte sostitutive previste dal DL Agosto, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui:

- la prima scadenza sarà il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;

- le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dei successivi due esercizi.

L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.

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