Per favorire le piccole e medie imprese la Legge di Bilancio 2021 prevede un credito di imposta pari al 50 per cento  dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione, fino un importo massimo di 500mila euro. Una misura a cui si aggiungono quelle rivolte alle Pmi innovative

 

La Legge di Bilancio 2021 (Legge del 30 dicembre 2020, n. 178) proroga il credito di imposta sui costi di consulenza per la quotazione delle PMI introdotto con la legge di bilancio 2018. La novità appena introdotta estende il credito di imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento dei costi di consulenza per la quotazione sostenuti fino al 31 dicembre 2021, fino ad un importo massimo di 500.000 euro.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 continuano a creare uno scenario favorevole per gli investimenti nelle PMI Italiane e, in particolare, per investimenti sotto forma di equity. Un nuovo contesto di riferimento già pensato e introdotto con la legge di Bilancio 2017, che ha spostato le attenzioni sul mercato AIM come mercato di riferimento per le Pmi, contribuendo ad aumentare la liquidità sul secondario e la disponibilità e la propensione all'investimento sul primario. In questo modo si è contribuito ad avviare un ciclo virtuoso che potrebbe essere caratterizzato da una maggiore attenzione da parte di investitori specializzati e retail su questo specifico target di investimenti, ma anche dalla nascita di prodotti finanziari specializzati e in grado di offrire la combinazione dei vantaggi fiscali.

L’ Alternative Investment Market (AIM) Italia è dedicato alle PMI che sono in cerca di capitali per favorirne la crescita. Offre un percorso semplificato alla quotazione rispetto al mercato MTA, requisiti minimi di accesso e adempimenti calibrati sulle PMI.

Ecco le principali agevolazioni introdotte nella Legge di Bilancio 2021 e, in particolare, quelle riguardanti le società per azioni (forma societaria necessaria per la quotazione) e l'investimento in queste ultime.

Le agevolazioni fiscali legate alla quotazione delle PMI

La Legge di Bilancio 2021 (Legge del 30 dicembre 2020, n. 178) proroga il credito di imposta sui costi di consulenza per la quotazione delle PMI introdotto con la legge di bilancio 2018. La novità appena introdotta estende il credito di imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento dei costi di consulenza per la quotazione sostenuti fino al 31 dicembre 2021, fino ad un importo massimo di 500.000 euro.

Requisiti delle PMI

Il credito d'imposta è rivolto alle PMI. Questa qualifica si ottiene nel momento in cui si possiedono tutte queste caratteristiche:

  • personale inferiore a 250 unità;
  • ricavi inferiori a 50 milioni e un attivo patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
  • che abbiano iniziato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione, in uno stato membro dell'unione europea o dello spazio economico europeo, dopo il 1° gennaio 2018 con ammissione entro il 31 dicembre 2021.

A queste imprese è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell’ammissione alla quotazione, il credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti fino al 2020 e con la novità introdotta le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Il credito è utilizzabile in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo di maturazione del credito e in quelle successive finché non se ne esaurisce l’uso.

Quali sono le attività ammissibili?

  • Attività finalizzate alla quotazione come l’implementazione e l’adeguamento del controllo di gestione, l’assistenza nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa nelle varie fasi;
  • fornite durante la fase di ammissione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
  • necessarie per collocare presso gli investitori le azioni quotate;
  • finalizzate a supportare l’emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche finalizzate a predisporre un report (due diligence finanziaria inclusa);
  • di assistenza all’emittente nella redazione del documento di ammissione o del prospetto o dei documenti usati per il collocamento presso investitori per la produzione di ricerche;
  • riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla quotazione;
  • di comunicazione effettuate tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Va sottolineato che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente con F24 e non concorre a formare l'imponibile IRES e IRAP.

Agevolazioni per le PMI Innovative

Per quanto riguarda invece la qualifica di PMI Innovativa, oltre alla necessità di essere classificabile come PMI, prerequisito essenziale è essere un'impresa operante nel campo dell'innovazione tecnologica, senza vincoli settoriali dal momento che l'innovazione tecnologica può riguardare tutti i settori produttivi e di servizi.

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste per le PMI innovative, oltre alle caratteristiche della PMI (personale inferiore a 250 unità, ricavi inferiori a 50 milioni e un attivo patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro), si devono rispettare i seguenti requisiti:

  • avere residenza in Italia o in un paese UE o SEE ma con sede o filiale in Italia;
  • essere costituite come società di capitali (anche in forma cooperativa);
  • essere in possesso di almeno un bilancio (e dell'eventuale bilancio consolidato) certificato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili;
  • non avere azioni quotate ad un mercato regolamentato;
  • non essere iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e incubatori certificati.

Carattere di innovazione tecnologica delle PMI

Il carattere di innovazione tecnologica della PMI si rileva nel momento in cui la società presenta almeno due delle tre caratteristiche seguenti:

  • l'aver sostenuto spese di ricerca e sviluppo almeno pari al 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione;
  • l'impiego, come dipendenti o collaboratori, di personale formato per un quinto da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con tre anni di esperienza certificata presso istituti pubblici o privati, oppure formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale;
  • l'essere depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Le PMI innovative devono inoltre registrarsi nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio; la società ha l'obbligo di aggiornare, con cadenza annuale (entro il 30 giugno), i dati forniti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale, in particolare quelli riguardanti la componente innovativa dell'impresa, pena la perdita dello status di PMI innovativa.

Misure di sostegno alle PMI innovative

Le principali agevolazioni per le PMI innovative sotto forma di società per azioni sono:

  • la proroga del termine per la copertura delle perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno del limite stesso viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo;
  • remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain;
  • un accesso semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI: il fondo pubblico facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti. La garanzia copre fino all'80% del credito erogato dall'istituto e fino ad un massimo di Euro 2,5 milioni, ed è concessa sulla base di criteri di accesso molto semplificati.

Misure di sostegno agli investimenti in PMI innovative

La disciplina fiscale prevede un'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi in favore dei soggetti che effettuano investimenti (diretti o indiretti) nel capitale sociale di PMI innovative.

Questa agevolazione, oltre a essere differenziata in relazione alla natura dell'investitore, persona fisica o giuridica, riguarda investimenti riconducibili a:

  • conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni;
  • conferimenti derivanti dalla conversione delle obbligazioni

Non sono pertanto agevolabili i conferimenti in natura e in denaro iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva sovrapprezzo.

Per quanto riguarda il momento di esecuzione dell'investimento, per individuare l'esercizio in cui l'agevolazione è rilevante per l'investitore, quest'ultimo si considera effettuato alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento del capitale sociale della società o, se successiva, alla data in cui viene depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese l'attestazione da parte degli amministratori dell'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2444 c.c. o 2481-bis del codice civile.

Nel caso di conversione di obbligazioni convertibili, l'investimento si considera effettuato alla data di efficacia della conversione.

Per le persone fisiche e giuridiche la misura dell'agevolazione dipende da tre variabili fondamentali:

L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del termine triennale comporta infatti la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Il diritto al beneficio decade se, entro tre anni dalla data in cui l'investimento rileva, si verifica:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti, inclusi gli atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società;
  • la riduzione di capitale sociale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle PMI innovative;
  • il recesso o l'esclusione degli investitori;
  • la perdita, in capo alla società partecipata, di uno dei requisiti (soggettivi e oggettivi) richiesti per la qualifica di PMI innovativa.

La decadenza produce effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle circostanze descritte e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire il risparmio di imposta complessivamente goduto fino a tale momento, unitamente agli interessi legali.

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