Gli imprenditori hanno ancora tempo fino al 16 dicembre 2019 per ottemperare all’obbligo di nomina degli organi di controllo imposto dal decreto Sblocca Cantieri

 La data da segnare in agenda è il 16 dicembre 2019: entro quella data, infatti, le aziende dovranno ottemperare all’obbligo di nomina di sindaci e revisori, entrato in vigore il 16 marzo scorso.

All'interno del decreto Sblocca Cantieri, infatti, è stata introdotta una modifica rilevante all'articolo 2477 (lettera c, secondo comma) c.c. che restringe i parametri quantitativi per la nomina degli organi di controllo. È stato previsto, in sintesi, il raddoppio dei limiti numerici prefissati in precedenza, che diventano, quindi, i seguenti:

1- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2 - ricavi delle vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;

3 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Rispetto alla precedente versione dell'emendamento, però, torna a essere sufficiente il superamento di un limite su tre.

Rimane invece invariato il terzo comma che prevede la cessazione dell'obbligo dell'organo di controllo quando l'impresa, per tre esercizi consecutivi, non abbia superato nessuno dei tre limiti.

Gli esercizi a cui fare riferimento

In caso di prima applicazione delle nuove regole, gli esercizi a cui fare riferimento per verificare il superamento dei parametri sono i due antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, quindi gli esercizi 2017 e 2018.

Adeguamento dello statuto

Il 16 dicembre 2019 è anche la data ultima per adeguare, se necessario, l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni. Fino a tale data le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, anche se non sono conformi all’ultima versione dell’articolo 2477 cod. civ.

Va detto, in particolare, che l’adeguamento si rende necessario nei casi in cui, ad esempio, lo statuto non stabilisca nulla in relazione all’organo di controllo o faccia riferimento al superamento dei limiti di cui all’articolo 2435-bis cod. civ. e non rinvii, invece, all’articolo 2477 cod. civ.

Ricordiamo che non è stata oggetto di variazione la disposizione contenuta in questo articolo, secondo cui “se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.

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