Sono state definitivamente approvate, con alcune modifiche, le disposizioni che il Governo ha varato con il “Decreto Fisco Lavoro” per  rafforzare la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco che cosa c’è da sapere

Con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, sono state definitivamente approvate, con alcune modifiche, le disposizioni che il Governo ha varato con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. “Decreto Fisco Lavoro”). per  rafforzare la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Decreto Legge in parola e la successiva legge di conversione apportano, infatti, significative modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro).

In sintesi, tra le misure che maggiormente incideranno sul versante “imprese" troviamo:

  • la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
  • il rafforzamento della figura del preposto;
  • l’introduzione di obblighi di comunicazione riguardo all’impiego di collaboratori occasionali;
  • il rafforzamento delle attività formative e di addestramento.

 Pera garantire l’osservanza delle nuove disposizioni è prevista l’applicazione di pesanti sanzioni a carico dei datori di lavoro.

Vediamo più nel dettaglio le modifiche introdotte.

Provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

I testi approvati riscrivono l’art. 14 del T.U. per la sicurezza sul lavoro (“Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”).

Ora è previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro possa adottare un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale:

  • quando riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato in modo irregolare (cioè che risulti, al momento dell’ispezione, essere impiegato senza una preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o inquadrato con un contratto di lavoro autonomo occasionale, in assenza delle condizioni richieste dalla normativa)
  • a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni

indicate.

Inoltre, insieme con il provvedimento di sospensione, l’INL può imporre specifiche misure per far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per tutto il periodo di sospensione:

  • è vietato all’impresa interessata di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti (come definite dal D. lgs. n. 50/2016 c.d. Codice dei contratti pubblici);
  • il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i contributi ai lavoratori interessati.

Il datore di lavoro che non obbedisce al provvedimento di sospensione è punito con larresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Impiego di lavoratori autonomi occasionali

Tra le misure introdotte spicca, senza dubbio, il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i rapporti di lavoro autonomo occasionale.

L’art. 14 del T.U. per la sicurezza sul lavoro ora prevede l’obbligo per i committenti di comunicare l’avvio delle attività affidate a lavoratori autonomi occasionali mediante l’invio di una comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, tramite sms o posta elettronica.

Questo allo scopo dichiarato di consentire una costante “attività di monitoraggio” e soprattutto di “contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale”.

Sanzioni elevate

L’obbligo è accompagnato da una sanzione molto elevata in caso di violazione.    

Infatti, la mancata comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

Merita di essere segnalato che di recente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, assieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, con Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022, le prime indicazioni operative sull’obbligo di comunicazione, pubblicando gli indirizzi mail degli Uffici Territoriali a cui inoltrare le comunicazioni, in attesa di aggiornare/integrare gli applicativi telematici in uso.

Individuazione del preposto

La novella legislativa si occupa, inoltre, della figura del preposto, rafforzandone in modo decisivo i compiti.   

Viene anzitutto previsto tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto o preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (art. 18, comma i) lett. b-bis) del T.U.).

Viene, altresì, prevista la possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi di lavoro, di stabilire l’emolumento ad esso (o ad essi) spettante, nonché che il preposto “non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Responsabilità del preposto

Inoltre i compiti del preposto, vengono ulteriormente ampliati (art. 19 T.U.)

In particolare, il preposto avrà il compito di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, provvederà ad interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Si fa presente che prima della novella legislativa in esame, al preposto non era riconosciuto alcun potere di intervento, ma soltanto quello di informare i superiori diretti in caso di persistenza della inosservanza.

Inoltre, il preposto, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, dovrà interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Infine, occorre segnalare che il ruolo del preposto ora diviene essenziale anche nell’ambito dei contratti di appalto o subappalto.

Viene, infatti, previsto l’obbligo per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8 bis, T.U.).

Le sanzioni correlate sono particolarmente pesanti: la mancata individuazione del preposto da parte del datore di lavoro è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Formazione
Novità importanti sono previste anche in tema di formazione e addestramento (art. 37 T.U.).

Viene stabilito che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo che andrà a rivedere e riorganizzare la formazione in modo da garantire, in sintesi:

  • la formazione obbligatoria per il datore di lavoro (individuando durata, contenuti minimi e modalità);
  • la verifica dellefficacia della formazione, sia quella impartita nell’ambito di percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia quella effettuata durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Come visto, elemento chiave è la previsione dell’obbligo di formazione per i datori di lavoro.

Al riguardo, il comma 7 dell’articolo 37 del T.U., riformulato, stabilisce che oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dal citato accordo.

Le novità introdotte dal Decreto Fisco Lavoro interessano anche il comma 5 dell’articolo 37 del T.U., in tema di addestramento, al quale sono aggiunti i seguenti periodiL’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

 

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